IL GIUDICE Pronunciando sulla questione di nullita' e/o illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati con riferimento all'art 419 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 11, della Costitutzione nella parte in cui non prevede, a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato della facolta' di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena (esercitabile a pena di decadenza fino alla formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 c.p.p, come previsto dagli artt. 439 e 446 c.p.p.); Sentito il p.m.; Tenuto conto di quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 25 maggio 2004 n. 148, pronunciata con riferimento alla mancata sanzione a pena di nullita' della inesatto, mancato o insufficiente avviso che l'imputato puo' chiedere riti alternativi previsto dall'art. 456, secondo comma c.p.p.) circa la pregnanza e natura personale della facolta' di scelta dei riti alternativi, il cui esercizio costituisce «una delle piu' incisive forme di intervento dell'imputato cioe' di partecipazione attiva alle vicende processuali», con la conseguenza che ogni menomazione della facolta' stessa si risolve in una violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma della Costituzione; Considerato che la soluzione interpretativa suggerita dalla Corte costituzionale nel caso della pronuncia dianzi citata non possa essere adottata nel caso di specie, differendo le due ipotesi quanto a contesto normativa; Infatti, nel caso del giudizio immediato, l'avviso della facolta' di chiedere riti alternativi e' previsto quale contenuto del decreto di fissazione del giudizio stesso nell'art. 456, secondo comma c.p.p. benche' non sanzionato espressamente a pena di nullita'; Al contrario, nel caso di specie, il legislatore non ha compreso detto avvertimento quale contenuto essenziale del decreto di fissazione della udienza preliminare (art. 419 c.p.p) di talche' la sua omissione non puo' configurarsi quale nullita' di ordine generale, come ipotizzato dalla difesa, presupponendo detta categoria l'inosservanza di una disposizione normativa espressa; Il caso in questione attiene quindi ad una scelta legislativa in ordine alla quale pare configurarsi il dubbio di legittimita' costituzionale, proprio in considerazione di quanto ribadito dalla Corte cstituzionale circa la personalita' della facolta' attribuita all'imputato in merito alla scelta dei riti alternativi, che in alcun modo puo' demandarsi alla volonta' del difensore (peraltro proprio in forza di tale principio la richiesta dei riti non puo' essere formulata dal difensore se non in forza di procura speciale, 446 comma terzo c.p.p.; 438 comma terzo c.p.p); Ne' la circostanza che l'imputato, nel corso dell'udienza, sia assistito da un difensore puo' considerarsi di per se' esaustiva del diritto ad avere tempestiva informazione della facolta' di scegliere riti alternativi, apparendo evidente come tale soluzione sbiadisca il diritto a mera eventualita' rimessa alla diligenza, alla preparazione ed alla discrezione del difensore medesimo; Occorre considerare infatti che, non soltanto il legislatore non ha previsto (art. 421 c.p.p.) che il g.u.p. avverta l'imputato delle opzioni esercitabili entro il termine della discussione, ma nel corso dell'udienza preliminare la presenza personale dell'imputato e' circostanza del tutto eventuale (ben potendo egli aver scelto di esercitare i suoi diritti restando assente dal processo); Apparendo pertanto non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale relativa alla mancata previsione dell'avvertimento della facolta' di scegliere riti alternativi nell'ambito dell'art. 419 c.p.p. in quanto potenzialmente lesiva del diritto di difesa sostanziale dell'imputato, quale tutelato dagli artt. 24 (diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento), 111 della Costituzione (diritto dell'imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa) e quindi integrante ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a casi analoghi, art. 3 della Costituzione (con rif. agli artt. 456 c.p.p., 552 lett. f c.p.p.); Ritenendo detta questione rilevante rispetto al presente processo, dal momento che l'eventuale declaratoria di nullita' del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, possibile solo ove fosse previsto quale contenuto essenziale l'avvertimento delle facolta' esercitabili ai sensi degli artt. 439 e 446 c.p.p, determinerebbe la regressione del procedimento alla fase nella quale detta violazione si sarebbe verificata (con conseguente restituzione degli atti al g.u.p. l'emissione di un decreto contenente l'avvertimento omesso);