IL GIUDICE

    Pronunciando  sulla  questione  di  nullita'  e/o  illegittimita'
costituzionale  sollevata dalla difesa degli imputati con riferimento
all'art  419  c.p.p.  per  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 11, della
Costitutzione  nella  parte  in  cui non prevede, a pena di nullita',
l'avvertimento  all'imputato della facolta' di richiedere il giudizio
abbreviato o l'applicazione di pena (esercitabile a pena di decadenza
fino  alla  formulazione  delle  conclusioni  a norma degli artt. 421
c.p.p, come previsto dagli artt. 439 e 446 c.p.p.);
    Sentito il p.m.;
    Tenuto   conto  di  quanto  recentemente  affermato  dalla  Corte
costituzionale  (sentenza  25  maggio  2004  n. 148,  pronunciata con
riferimento  alla mancata sanzione a pena di nullita' della inesatto,
mancato  o  insufficiente  avviso  che  l'imputato puo' chiedere riti
alternativi  previsto  dall'art.  456, secondo comma c.p.p.) circa la
pregnanza  e  natura  personale  della  facolta'  di  scelta dei riti
alternativi,  il  cui  esercizio costituisce «una delle piu' incisive
forme di intervento dell'imputato cioe' di partecipazione attiva alle
vicende  processuali»,  con la conseguenza che ogni menomazione della
facolta'  stessa  si  risolve  in  una violazione del diritto sancito
dall'art. 24, secondo comma della Costituzione;
    Considerato che la soluzione interpretativa suggerita dalla Corte
costituzionale  nel  caso  della  pronuncia  dianzi  citata non possa
essere  adottata nel caso di specie, differendo le due ipotesi quanto
a contesto normativa;
    Infatti, nel caso del giudizio immediato, l'avviso della facolta'
di  chiedere riti alternativi e' previsto quale contenuto del decreto
di fissazione del giudizio stesso nell'art. 456, secondo comma c.p.p.
benche' non sanzionato espressamente a pena di nullita';
    Al  contrario, nel caso di specie, il legislatore non ha compreso
detto   avvertimento   quale  contenuto  essenziale  del  decreto  di
fissazione  della  udienza preliminare (art. 419 c.p.p) di talche' la
sua   omissione  non  puo'  configurarsi  quale  nullita'  di  ordine
generale, come ipotizzato dalla difesa, presupponendo detta categoria
l'inosservanza di una disposizione normativa espressa;
    Il  caso in questione attiene quindi ad una scelta legislativa in
ordine  alla  quale  pare  configurarsi  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale,  proprio  in  considerazione di quanto ribadito dalla
Corte  cstituzionale  circa la personalita' della facolta' attribuita
all'imputato in merito alla scelta dei riti alternativi, che in alcun
modo puo' demandarsi alla volonta' del difensore (peraltro proprio in
forza  di  tale  principio  la  richiesta  dei  riti  non puo' essere
formulata  dal  difensore  se  non  in forza di procura speciale, 446
comma terzo c.p.p.; 438 comma terzo c.p.p);
    Ne'  la  circostanza  che l'imputato, nel corso dell'udienza, sia
assistito  da un difensore puo' considerarsi di per se' esaustiva del
diritto  ad avere tempestiva informazione della facolta' di scegliere
riti alternativi, apparendo evidente come tale soluzione sbiadisca il
diritto a mera eventualita' rimessa alla diligenza, alla preparazione
ed alla discrezione del difensore medesimo;
    Occorre  considerare infatti che, non soltanto il legislatore non
ha  previsto (art. 421 c.p.p.) che il g.u.p. avverta l'imputato delle
opzioni esercitabili entro il termine della discussione, ma nel corso
dell'udienza  preliminare  la  presenza  personale  dell'imputato  e'
circostanza  del  tutto  eventuale  (ben  potendo egli aver scelto di
esercitare i suoi diritti restando assente dal processo);
    Apparendo  pertanto  non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'   costituzionale   relativa  alla  mancata  previsione
dell'avvertimento   della  facolta'  di  scegliere  riti  alternativi
nell'ambito  dell'art. 419 c.p.p. in quanto potenzialmente lesiva del
diritto  di  difesa  sostanziale  dell'imputato, quale tutelato dagli
artt.  24  (diritto  inviolabile  di difesa in ogni stato e grado del
procedimento),  111  della  Costituzione  (diritto  dell'imputato  di
disporre  del  tempo  e  delle condizioni necessarie per preparare la
difesa)  e quindi integrante ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto  a  casi  analoghi, art. 3 della Costituzione (con rif. agli
artt. 456 c.p.p., 552 lett. f c.p.p.);
    Ritenendo   detta   questione   rilevante  rispetto  al  presente
processo,  dal  momento  che l'eventuale declaratoria di nullita' del
decreto  di  fissazione  dell'udienza preliminare, possibile solo ove
fosse   previsto  quale  contenuto  essenziale  l'avvertimento  delle
facolta'   esercitabili   ai  sensi  degli  artt. 439  e  446  c.p.p,
determinerebbe  la regressione del procedimento alla fase nella quale
detta  violazione si sarebbe verificata (con conseguente restituzione
degli   atti   al   g.u.p.   l'emissione  di  un  decreto  contenente
l'avvertimento omesso);